L’apprendistato nasce come strumento fondamentale per l’attuazione del precetto contenuto all’ art. 35, comma 2, della Costituzione. Regolamentato per la prima volta con la Legge 19 gennaio 1955, n. 25, nella seconda metà degli anni ’90 l’apprendistato è stato oggetto di una prima riforma che lo ha rilanciato per favorire l’occupazione giovanile con un rilevante incremento nel corso degli anni della sua diffusione, anche in corrispondenza del fatto che, a partire dal 2004, è divenuto l’unico contratto di lavoro a contenuto formativo presente nell’ordinamento italiano.
L’apprendistato è stato in seguito riformato dal Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 che ne ha ampliato finalità e opportunità introducendo tre tipologie di contratto sostituite nuovamente dal Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n.167 (Testo Unico dell’apprendistato). Tale provvedimento, che abroga la normativa preesistente, configura l’apprendistato quale contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione giovanile.
Attualmente il contratto di apprendistato si articola nelle seguenti tre tipologie:
- apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale – Art.3 del D. lgs 167 per giovani dai 15 anni al compimento del 25esimo anno (24 e 364 giorni), finalizzato a conseguire un titolo di studio in ambiente di lavoro – Art.3 del D. lgs 167;
- apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere – Art.4 del D. lgs 167 per i giovani tra i 18 e i 29 anni (29 e 364 giorni), finalizzato ad apprendere un mestiere o a conseguire una qualifica professionale;
- apprendistato di alta formazione e ricerca – Art.5 del D. lgs 167, anch’esso per i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (29 e 364 giorni), finalizzato a conseguire titoli dell’istruzione secondaria superiore e terziaria, compresi i dottorati di ricerca, la specializzazione tecnica, nonchè per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche.
Per l’apprendistato professionalizzante e per l’apprendistato di alta formazione e ricerca è possibile inoltre assumere apprendisti già dal diciassettesimo anno di età se in possesso di qualifica triennale del sistema di Istruzione e Formazione Professionale.
I principali benefici per le aziende che assumono con il contratto di apprendistato sono:
- il sistema retribuito specifico stabilito dalla contrattazione collettiva
- il trattamento contributivo agevolato che sussiste fino all’anno successivo alla prosecuzione dell’apprendistato come ordinario rapporto subordinato a tempo indeterminato
- la non rilevanza dell’apprendista ai fini del raggiungimento dei limiti numerici previsti da leggi e da contratti per l’applicazione di specifiche normative o istituti.
Inoltre per i contratti di apprendistato stipulati nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2016 la Legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011 – Art.22) riconosce ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100% nei primi tre anni di contratto.
Sull’impianto normativo e regolamentare statale, si innestano le competenze legislative e regolamentari acquisite in materia di formazione professionale pubblica dalle Regioni/PA con la riforma del Titolo V della Costituzione nonché il ruolo regolamentare riconosciuto alla contrattazione collettiva.
Considerata la complessità del quadro normativo e la numerosità dei soggetti coinvolti (Ministeri, Regioni e parti economiche e sociali), negli anni sono stati emanati diverse circolari e decreti e sono stati formulati interpelli al fine di chiarire gli aspetti interpretativi riguardanti l’ applicazione della materia.